Statuto

statuto.jpg

Statuto della Società di Mutuo Soccorso

Art. 1 – DENOMINAZIONE

SOCIETA’ SANITARIA DI MUTUO SOCCORSO – Ente del Terzo Settore“, siglabile “SSMS Società di Mutuo Soccorso ETS”.

Nel seguito del presente statuto essa sarà indicata semplicemente anche quale “Mutua”.

La denominazione e la sigla della mutua potranno essere riprodotti senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione.

L’assunzione della nuova qualifica di ETS è sospensivamente condizionata all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore così come da tale momento è spendibile la denominazione con l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS.
La Nutua è disciplinata oltre che dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, dal codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e del presente Statuto.

Art. 2 – SEDE

La Mutua ha sede in Torino.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato nel presente statuto.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo amministrativo. L’istituzione di sedi secondarie è invece di competenza dei soci.

Art. 3 – DURATA

La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 4 — NATURA – SCOPI – OGGETTO

La mutua è una mutua volontaria senza fini di lucro ed aha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le sue forme e nelle modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto.
La Mutua si propone pertanto, in coerenza congli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, la realizzazione di attività mutualistiche, in forma diretta ed indiretta, anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l’erogazione di assistenze sanitarie e socio sanitarie. La mutua nello svolgimento della propria attività si propone fra l’altro:

a) di erogare ai Soci sussidi in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi;
b) di erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute da Soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
c) di erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
d) di garantire prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi), sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private nonché potendo gestire presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
e) di svolgere, in accordo eventuale con organizzazioni sindacali e/o associazioni di categoria, oppure in modo autonomo, un’attività di assistenza sanitaria, socio-sanitariae prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Mutua, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti;
f) di partecipare e promuovere, nei settori dell’educazione sanitaria e mutualistica della cultura e del tempo libero, iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;
g) di diffondere e rafforzare i principi della nutualità della cooperazione e i legami della solidarietà fra i Soci nonché tra questi ultimi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto, assumendo od aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che sarnno ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione;
h) di promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dell scopo sociale.

Per la realizzazione di quanto previsto nei punti precedenti del presente articolo, la Muta potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto.
In particolare la Mutua, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale, ed internazionale;
aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Mutua stessa;
partecipare ad orgnismi consortili ed affidare ad essi l’effettuazione di determinati servizi;
istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria e socio-sanitaria previste e consentite dalla legge;
stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici, aziende, associazioni, sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale;
aderire ad orgnismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello locale, nazionale ed internazionale.
Le norme ed i limiti relativi all’operatività sociale e gestionale della Mutua possono essere anche meglio precisati tramite i Regolamenti Interni.

Art. 5 — REGOLAMENTI INTERNI

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell’attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nei Regolamenti Interni, da approvarsi dall’organo amministrativo con le maggioranze previste dal presente statuto.
L’organo amministrativo redige ed approva i Regolamenti Interni nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.
I Regolamenti che disciplinano i rapporti fra la Società ed i Soci ordinari per quanto attiene i loro reciproci diritti e doveri dovranno essere approvati anche dall’assemblea dei Soci.
I Regolamenti che disciplinano l’operatività della Società in esecuzione di convenzioni con Altri Enti, Imprese, Associazioni e per la costituzione e/o gestione di Fondi Sanitari Privati sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 — SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore na tre.

È vietata la cessione delle partecipazioni sociali.

I soci si distinguono in soci in:

  • Soci ordinari;
  • Soci convenzionati assistiti;
  • Soci onorari;
  • Soci sostenitori;
  • Altri Soci.

Soci ordinari

Sono “soci ordinari” tutte le persone fisiche che facciano richiesta di partecipare alla Mutua e che siano ammessi secondo la procedura di cui infra.

Possono divenire soci ordinari anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Mutua saranno svolti da chi esercita la potestà o la tutela.

L’ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e/o dall’/dagli amministratore/i all’uopo delegato/i su domanda scritta dell’interessato, ed è condizionata al versamento, con le modalità stabilite dal regolamento interno, del contributo di adesione e dei contributi sociali annuali meglio determinati dagli organo sociali e dal Regolamento Interno.

Le prestazioni mutualistiche possono essere sospese nei casi di morosità e secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

– Soci convenzionati assistiti

Sono “Soci convenzionati assistiti” i lavoratori subordinati di Imprese, Società ed Enti iscritti collettivamente alla Muta tramite enti, associazioni, società, sindacati e aziende, ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti o accordi aziendali sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Mutua l’assistenza come previsto dal precedente art. 4, dei lavoratori medesimi ed eventualmente dei loro familiari.
L’adesione dei Soci convenzionati assistiti è disciplinata da un’apposita convenzione stipulata tra la Mutua ed i soffetti di cui al comma precedente.
Lo status di “Socio convenzionato assistito” viene acquisito automaticamente, salvo espressa rinuncia del lavoratore, con la stipula della convenzione di cui sopra e termina secondo quanto stabilito dalla convenzione stessa.
Il diritto di voto in assemblea dei Soci convenzionati assistiti sarà esercitato dal legale rappresentante del fondo di assistenza cui appartiene secondo quanto previsto dal regolamento interno e dalla convenzione di cui sopra.

– Soci onorari

Per particolari meriti nel raggiungimento delle finalità sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea potrà nominare Soci onorari. Trattasi di qualifica pruamente onorifica. I Soci onorari potranno assistere alle assemblee pur essendo privi del diritto di voto, salvo che siano anche Soci ordinari.

– Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che si dichiarino motivate da interesse connesso al potenziamento degli scopi sociali della Mutua e quindi intenzionate a svolgere attività di ausilio alla società stessa, anche attraverso contributi in denaro, beni e servizi.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda in forma scritta al Consiglio di Amministrazione.

– Altri Soci

Possono diventare soci:

altre società di mutuo soccorso: in questo caso i loro membri persone fisiche beneficeranno delle prestazioni rese dalla Mutua
i fondi sanitari integrativi di cui all’art. 4 punto 4 del presente Statuto, in rappresentanza dei loro iscritti.
L’adesione di altre società di mutuo soccorso e di fondi sanitari integrativi avverrà attraverso la stipula di una convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Tutti i Soci potranno partecipare alle Assemblee e tranne i Soci Benemeriti che non hanno diritto di voto ed i fondi sanitari integrativi che avranno diritto di voto sulla base di quanto stabilito dal regolamento interno e dalle specifiche convenzioni, ciascuno avrà diritto ad un voto.

La domanda dei Soci Ordinari dovrà specificare:

nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
gli elementi indicativi dell’interesse a partecipare agli scopi della Mutua;
la dichiarazione di accettazione dell’obbligo di versamento del contributo di adesione e dei contributi annuali, in conformità delle deliberazioni degli organi sociali nonché degli specifici Regolamenti Interni
ogni altra informazione che verrà richiesta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei Regolamenti Mutualistici.
La domanda del Socio Sostenitore dovrà contenere:

a) la denominazione, sede ed attività, se persona giuridica o il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinzanza, se persona fisica;
b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi, se persona giuridica;
c) il contributo che l’ente o la persona fisica si impegna ad effettuare in conformità del Regolamento Mutualistico;
d) la persona fisica designata a rappresentare la società o l’ente, in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi comprese la partecipazione alle assemblee e l’eventuale assunzione di cariche sociali, se persona giuridica.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di certificato del Registro Imprese, se persona giuridica, avente data non anteriore a 30 (trenta) giorni e dell’ultimo bilancio approvato.
La domanda del socio sostenitore, oltre ai precedenti dati, dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Mutua.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto e dei regolamenti vigenti.
Sull’amissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori appositamente delegati, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della domanda.
Trascorso tale termine senza decisione alcuna, la domanda si intende accolta.

Art. 7 — OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio ha l’obbligo di:

a) rispettare il presente statuto ed i Regolamenti Interni;
b) osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
a) versare il contributo di adesione e, se socio ordinario, i contributi sociali, come deliberati dagli organi sociali secondo i criteri previsti dal Regolamento.
Art. 8 — Scioglimento del vincolo
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società, escluso ogni diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 8.1. — RECESSO

Il socio ordinario o sostenitore può recedere dalla società dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e ha efficacia immediata, qualora abbia perduto i requisiti di ammissione o non sia più intenzionato allo svolgimento del rapporto mutualistico.

Art. 8.2. — ESCLUSIONE

Art. 8.2.1. — Cause

L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ordinari sostenitori per i quali siano venute meno le condizioni di ammissione.

Oltre i casi sopra previsti, l’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione:

a) verso il socio che non osservi lo Statuto sociale ed il regolamento interno con gravi inadempimenti e che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti;
b) verso il socio che sia condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbia simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere delle prestazioni o che abbia commesso atti gravemente dannosi per la Mutua;
c) verso il socio che ponga in essere atti e/o comportamenti anche solo indirettamente contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società, nonché arrechi, per fatto ad esso imputabile, danni gravi alla Società, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi l’immagine pubblica;

Art. 8.2.2 — Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

La delibera di esclusione è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. L’esclusione ha effetto immediato.

I soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali e degli eventuali danni, secondo le prescrizioni del regolamento Mutualistico.

Art. 9 — CONTRIBUTI SOCIALI E QUOTA DI ADESIONE

I contributi sociali sono determinati secondo i criteri previsti dai Regolamenti Interni e dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione può modificare la misura dei contributi annuali e del contributo di adesione per i nuovi soci da applicarsi dal primo gennaio dell’esercizio successivo.

Art. 10 — ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – PATRIMONIO

Art. 10.1 — Esercizio Sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e pertanto si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 10.2 — Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale e del conto economico e, ove adattabile e compatibilmente con la particolare attività svolta di natura non commerciale, deve essere redatto conformemente alla forma, ai principi ed ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Qualora la mutua gestisse fondi di assistenza sanitaria integrativa, il bilancio dovrà essere corredato da prospetti di suddivisione degli incassi e delle spese e delle attività e passività relativi alle attività svolte a favore dei Soci Ordinari e dei Soci convenzionati assistiti.

In ogni caso al bilancio consuntivo deve essere allegata, quale parte integrante, una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio confrontate con quelle dell’esercizio precedente, nonché alle attività svolte dalla Mutua nel corso dell’esercizio e dell’andamento della gestione che ne è derivata.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per poter convocare l’assemblea dei soci per la sua approvazione entro e non oltre 120 dalla data di chiusura dell’esercizio; qualora particolari esigenze di natura gestionale e straordinaria lo richiedessero, l’assemblea dei Soci potrà essere convocata anche oltre tale data, ma non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 10.3 — Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell’Organo di Controllo, se nominato, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio e riferito all’esercizio successivo.

Non sono previste forme particolari per la redazione del bilancio preventivo, purché, in caso di gestione di fondi di assistenza integrativa, vengano forniti prospetti separati di incassi e spese e di attività e passività per tali fondi.

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono consegnati, unitamente alla relazione illustrativa dal Consiglio di Amministrazione all’Oragno di controllo, se nominato, almeno trenta grioni prima di quello fissato per l’assemblea, e devono restare depositati in copia, insieme con la relazione del consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo, se nominato, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché è approvato, affinché i soci ne possano prendere visione.

Art. 10.4 — Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

dal contributo di adesione versati dai soci e dai contributi annuali;
dagli avanzi netti di gestione di ciascun esercizio, che vanno a costituire riserva indivisibile;
da eventuali erogazioni liberali ricevute dai Soci e da terzi, persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
I lasciti o le donazioni che la società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 10.5 — Disponibilità finanziarie esuberanti

Le disponibilità finanziarie, fatte salve le eventuali diverse prescrizioni legislative, sono impiegate in titoli emessi dallo Stato o in depositi presso Banche.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione una parte delle disponibilità potrà essere impiegata in acquisto di immobili, in titoli emessi da Enti pubblici o privati, da società commerciali e da Istituti di Credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economica e la serietà degli scopi perseguiti, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del presente Statuto.

Si richiama la legge n. 3818/1886 in merito a liberalità pervenute alla Mutua a beneficio di determinate iniziative.

Art. 10.6 — Risultato di esercizio e sua destinazione

Il risultato netto di esercizio (“avanzo” se di segno positivo o “disavanzo” se di segno negativo) è dato dalla differenza fra i contributi incassati dai soci ed i sussidi erogati agli stessi. A tale differenza istituzionale occorrerà sommare algebricamente con segno positivo gli eventuali proventi di natura finanziaria e straordinaria e con segno negativo tutte le spese di gestione e di amministrazione della Società, nonché gli oneri finanziari e gli eventuali componenti passivi straordinari.

Il risultato netto, se costituito da avanzo, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 16/4/1886 n. 3818, dovrà essere unicamente destinato al patrimonio netto della Mutua da utilizzarsi per le esigenze gestionali della società. La Società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale ai fini diversi da quelli statutari ed in ogni caso non può distribuire (anche in forma di ristorni) utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 — ORGANI SOCIALI

Sono organi della Mutua:

  • L’Assemblea dei Soci
  • L’Organo Amministrativo
  • L’Organo di controllo

Art. 12 — ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

La convocazione dell’assemblea viene fatta dall’Organo Amministrativo mediante affissione nei locali della Sede Sociale e con comunicazione ai Soci che ne comprovi l’effettivo ricevimento e ciò anche tramite sistemi telematici, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza o 5 (cinque) in casi di urgenza, di un avviso contenente l’Ordine del Giorno, nonché il luogo ed il giorno e l’ora della convocazione.

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione che non può aver luogo se non sono trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima. Il giorno fissato per la seconda convocazione deve risultare nell’avviso concernente la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti i soci ordinari con diritto di voto nonché tutti gli amministratori ed i membri dell’organo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Al fine di verificare la validità dell’assemblea totalitaria, gli amministratori, l’organo di controllo eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di esser stati tempestivamente informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e tale dichiarazione verrà conservata presso gli atti della società.

Il Consiglio di Amministrazione può usare, in aggiunta a quanto sopra previsto, qualsiasi altra forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Art. 13 — COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea:

a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina l’Organo Amministrativo e, in csaso di organo collegiale, il suo Presidente;
c) nomina, se obbligatorio per legge, l’organo di controllo e l’eventuale Revisore Legale dei Conti, con facoltà di assegnare la Revisione Legale dei Conti, se obbligatoria, all’organo di vigilanza (Sindaco Unico o Collegio Sindacale); in caso di nomina di Collegio Sindacale, provvederà anche a nominarne il Presidente;
c) determina il compenso eventualmente dovuto ai membri dell’orgnao di controllo ed al Revisore;
d) delibera in merito alla modifica dello Statuto, sullo scioglimento della Mutua, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla approvazione del Regolamento Interno. L’Assemblea si riunisce ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo che particolari esigenze richiedano la convocazione entro 180 (centottanta) giorni. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dall’organo di controllo o da almeno un quinto dei soci.

Art. 14 — DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci ordinari che risultino iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi.

I diritti di voto di ciascuna categoria di voto sono quelli precisati al precedente articolo 6 (sei).

Art. 15 — COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Se nella prima riunione non si raggiungesse tale presenza, l’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione dopo almeno 24 ore e può essere indetta con lo stesso avviso della prima.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà deliberare validamente in seconda convocazione su tutti gli argomenti previsti all’ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 16 — MAGGIORANZE DELIBERATIVE NELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell’Assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi nell’Assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento della Società, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.
Tutte le votazioni devono essere palesi.

Art. 17 — PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sono presiedute dall’Amministratore Unico o dal dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, dal Presidente eletto dall’Assemblea che nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o dal Segretario.

Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto dal notaio, ove previsto dalla legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 — AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero di membri, tutti scelti tra i soci ordinari, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), secondo quanto deciderà, di volta in volta, l’assemblea in sede di nomina alle cariche sociali: l’organo amministrativo dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 19 — CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, a maggioranza dei voti. Può inoltre eleggere un Segretario ed uno o più consiglieri Delegati attribuendo loro, congiuntamente o disgiuntamente, i relativi poteri nei limiti di legge.

Art. 20 — CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente od un amministratore delegato lo ritenga necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da altro consigliere, in caso di sua inerzia, mediante lettera o fax, oppure anche con mezzi telematici che dovrà pervenire ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’ora fissata per l’adunanza.

In mancanza delle formalità di convocazione l’adunanza è valida con la presenza di tutti gli amministratore e dell’Organo di controllo, se nominato.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dalle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario.

Art. 21 — POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

All’Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso i seguenti poteri:

a) formulare e redigere i regolamenti della Mutua da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) deliberare sull’ammissione, l’esclusione ed il recesso dei soci;
c) nominare la dirigenza e, su proposta del direttore, gli impiegati della Mutua, fissandone il trattamento;
d) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal seguente statuto;
e) modificare la misura del contributo di adesione e dei contributi annuali;
f) predisporre ogni anno il progetto di bilancio consuntivo e preventivo redatto in conformità alle disposizioni di legge e la relazione sulla gestione;
g) amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull’impiego delle disponibilità sociali nei modi previsti dal presente statuto e dal Regolamento Interno;
h) dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente statuto secondo le norme fissate dal regolamento;
i) nominare commissioni consultive per la migliore risoluzione dei problemi finanziari, amministrativi, e gestionali. A tali commissioni possono partecipare anche non soci.

Art. 22 — RAPPRESENTANZA DELLA MUTUA

L’Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nell’ambito dei poteri loro attribuiti, hanno la rappresentanza legale della Mutua, stanno in giudizio per essa.

Art. 23 — ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea ed opera secondo le leggi e le normative delle società di mutuo soccorso nonché ai sensi del codice del Terzo Settore (articoli 30 e 31 D.Lgs. 117/2017).

L’Oragno di Controllo, se non deciso diversamente dall’Assemblea:

  • dura in carica tre esercizi e può essere rinominato;
  • è incaricato, ove consentito, anche della revisione legale dei conti, se obbligatoria

Art. 24 — LIQUIDAZIONE

La società di scioglie per:

decorso del termine;
impossibilità di funzionamento o impossibilità di perseguimento dell’oggetto sociale;
delibera dell’assemblea straordinaria;
altre cause previste dalla Legge.
L’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra società di mutuo soccorso ovvero secondo le eventuali altri disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento, valgono le disposizioni di legge 15 aprile 1886, n. 3818 e della normativa vigente in materia.

In originale firmato:

Ugo RIBA

Giorgia RIBA

SACCONE Ezechiele

Carlo ZANOLINI

Luca GUASTINI

Marco SAELI

Roberto MARAZZI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino – Autorizzazione n. 9/2000 del 26.09.2000.

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

I suddetti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

PRIMO – È costituita tra i signori RIBA Ugo, RIBA Giorgia, SACCONE Ezechiele, ZANOLINI Carlo, GUASTINI Luca, e SAELI Marco una società di mutuo soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, con la denominazione sociale “SOCIETA’ SANITARIA DI MUTUO SOCCORSO – Società di mutuo soccorso“, siglabile “SSMS Società di Mutuo Soccorso” e la società ha sede nel Comune di Torino. Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti precisano che l’indirizzo della società è fissato in Torino, via dell’Arsenale n. 31, ove sono situati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa.

Il trasferimento dell’indirizzo sociale, nell’ambito dello stesso Comune, è di competenza dell’organo amministrativo.

Il tutto come meglio risulta dallo statuto contenente le norme sull’organizzazione e il funzionamento della società di cui in seguito.

SECONDO – Alla società di mutuo soccorso si applicano:

a) le norme delle leggi speciali che regolano la società di mutuo soccorso e l’attività istituzionale corrispondente all’oggetto sociale, ed in particolare la legge 15 aprile 1886 n. 3818, ed il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
c) in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
Si precisa, comunque, che non si applicano alla società di mutuo soccorso, tra le altre, le disposizioni dettate in tema di società cooperative che fanno riferimento ai conferimenti da imputarsi al capitale, nonché a quote e azioni (art. 2521, comma 3, nn. 4, 5, 6 e 13, artt. 2524, 2525, 2529, 2543, comma 2, c.c.), agli utili (art. 2521, comma 3, n. 8, c.c.; art. 2545-quinquies c.c.), agli strumenti finanziari (artt. 2526, 2541 c.c.), alla liquidazione o rimborso di quote e azioni (artt. 2534, comma 1, 2535, 2536, 2537 c.c.), ai ristorni (art. 2521, comma 3, n. 8; art. 2545-sexies c.c.).

TERZO – La mutua, con espresso ed assoluto divieto di esercitare qualsiasi attività di natura commerciale, opera – senza fini di lucro e con principi mutualistici – esclusivamente a favore dei propri soci ordinari.

Essa ha lo scopo di prestare attività di natura assistenziale, nel rispetto degli scopi di cui all’art. 1 L. 3818 del 1886, per assicurare ai propri soci ordinari o familiari conviventi:

  • un sussidio di natura economica destinabile unicamente all’integrazione del sostenimento di spese concernenti l’accertamento delle patologie che possono colpire gli stessi ed i membri delle loro famiglie.
    Operativamente il sussidio potrà essere riconosciuto a ciascun socio ordinario, nel rispetto e nei limiti e con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento interno, tramite:
  • pagamenti integrativi effettuati, in nome e per conto degli stessi soci, direttamente presso le casse degli enti, istituti ed aziende presso le quali il socio ha fruito delle prestazioni sanitarie con le quali esistono accordi e convenzioni.

È espressamente esclusa la corresponsione di pensioni o contributi in ogni caso di tipo previdenziale.

Per il raggiungimento del citato scopo sociale la Mutua può altresì:

  • Perseguire gli scopi previsti dall’art. 2 della Legge 3818/1886;
  • Partecipare a tutte le iniziative atte ad istituire e rendere partecipi i soci ordinari di ogni iniziativa e novità del mondo scientifico nel settore medico e diagnostico;
  • Promuovere la diffusione ed il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di assistenza e solidarietà tra i soci ordinari nonché tra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi d’aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
  • Stabilire rapporti con organismi di assistenza sanitaria similari, sia a livello locale, regionale, nazionale od internazionale;
  • Aderire e partecipare, anche finanziariamente, ad altri Enti ed organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società stessa;
  • Ricevere somme di denaro a fondo perduto sia dai soci sostenitori che da altre persone o enti, nazionali o esteri;
  • Ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti al riguardo.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

QUARTO – La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga, o anticipato scioglimento.

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

QUINTO – I soci contribuiscono allo svolgimento dell’attività sociale attraverso la corresponsione di contributi fissi o variabili secondo le norme ed i criteri meglio indicati nel Regolamento Interno.

Alla data odierna, i soci sottoscrittori corrispondono Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuno per un totale di Euro 35,00 (trentacinque).

I comparenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d’ora nelle casse sociali, e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi contributi.

SESTO – I comparenti deliberano di affidare l’amministrazione, fino a revoca o dimissioni, ad un Consiglio di Amministrazione così composto:

  • SACCONE Ezechiele, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • RIBA Ugo, Consigliere e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
  • ZANOLINI Carlo, Consigliere.

I suddetti accettano le cariche, dichiarando che a proprio carico non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.

Il signor SACCONE Ezechiele, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene delegato a compiere tutte le pratiche per l’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese e presso gli altri Registri o Albi.

SETTIMO – Non viene nominato l’Organo Sindacale in quanto non obbligatorio ai sensi di Legge.

OTTAVO – Il presente atto e le relative formalità, relativi alla costituzione di società di mutuo soccorso, sono esenti da imposte di registro e di bollo, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge n. 3818/1886, dall’art. 9 Tabella allegata al DPR 131/86, dell’art. 80, comma 2, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 nonchè dell’art. 19 della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

NONO – L’organizzazione e il funzionamento della società, sono regolati dallo Statuto che si approva integralmente come segue: