Quadro Legislativo

Spese Sanitarie Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR deducibili

Le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20 e che sono detraibili per il dipendente, solo le spese sanitarie sostenute per la parte non rimborsata, con la franchigia di € 129,11.
Contributo Assistenza Sanitaria DEDUCIBILE = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata
Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile?
Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da SSMS.

Comunicazione all’Anagrafe Tributaria – 730 precompilato

In qualità di soggetto iscritto all’Anagrafe Fondi Sanitari, la SSMS – Sezione Fondo Sanitario – nel rispetto della normativa vigente (art. 78 comma 25-bis, L. n. 413/91), trasmette all’Anagrafe tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi erogati delle spese sanitarie sostenute dai propri iscritti, per effetto di contributi versati ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, nonché quelli delle spese assunte in forma diretta presso le strutture sanitarie convenzionate.

Scopo del provvedimento è quello di incrociare i dati delle spese sanitarie per predisporre i 730 precompilati ed evitare che possano essere portate in detrazione spese sanitarie oggetto di rimborso per effetto di coperture sanitarie i cui contributi beneficiano della deducibilità fiscale fino a € 3.615,20.

L’Anagrafe tributaria richiede i dati delle spese rimborsate secondo il criterio di cassa mentre l’Estratto Conto SSMS segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà così essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad es. le spese sanitarie sostenute nell’anno al netto anche dei rimborsi liquidati nell’anno successivo, onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell’anno successivo.

Deducibilità contributi per i familiari

La Circ. Ag. Entrate n. 50E 12.06.02 ha chiarito che sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare anche non fiscalmente a carico.
Il contributo a carico del lavoratore per sé o per coniuge e figli, fiscalmente a carico o meno, purché conviventi (in caso di estensione della copertura) è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del lavoratore, e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto, il dipendente non deve fare alcun conteggio, in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nella CU (Certificazione Unica).

Viceversa, se i contributi per i familiari o quelli dei pensionati, sempre tramite accordo collettivo, sono versati al Fondo SSMS senza trattenuta dalla busta paga, devono essere dedotti nella Dichiarazione dei Redditi dal contribuente.
I contributi eventualmente versati direttamente dai familiari fruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.300.

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