Nelle coperture collettive aziendali, i contributi di assistenza sanitaria versati da datore di lavoro e lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile.
Quadro Legislativo
Una panoramica sulle norme fiscali da conoscere per le aziende che offrono la copertura sanitaria collettiva
Contributi deducibili ex art. 51 TUIR
730 precompilato
Mutua Privata trasmette all’Anagrafe tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi erogati e alle spese assunte in forma diretta. I dati confluiscono nel modello 730 precompilato.
Deducibilità per i familiari
Sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare, anche se non fiscalmente a carico. Se trattenuti in busta paga, il reddito imponibile è già rettificato dal datore di lavoro e riportato nella CU.
Spese Sanitarie Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR deducibili
Le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20 e che sono detraibili per il dipendente, solo le spese sanitarie sostenute per la parte non rimborsata, con la franchigia di € 129,11.
Contributo Assistenza Sanitaria DEDUCIBILE = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata
Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile?
Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da SSMS.
Comunicazione all’Anagrafe Tributaria – 730 precompilato
In qualità di soggetto iscritto all’Anagrafe Fondi Sanitari, la SSMS – Sezione Fondo Sanitario – nel rispetto della normativa vigente (art. 78 comma 25-bis, L. n. 413/91), trasmette all’Anagrafe tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi erogati delle spese sanitarie sostenute dai propri iscritti, per effetto di contributi versati ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, nonché quelli delle spese assunte in forma diretta presso le strutture sanitarie convenzionate.
Scopo del provvedimento è quello di incrociare i dati delle spese sanitarie per predisporre i 730 precompilati ed evitare che possano essere portate in detrazione spese sanitarie oggetto di rimborso per effetto di coperture sanitarie i cui contributi beneficiano della deducibilità fiscale fino a € 3.615,20.
L’Anagrafe tributaria richiede i dati delle spese rimborsate secondo il criterio di cassa mentre l’Estratto Conto SSMS segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà così essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad es. le spese sanitarie sostenute nell’anno al netto anche dei rimborsi liquidati nell’anno successivo, onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell’anno successivo.
Deducibilità contributi per i familiari
La Circ. Ag. Entrate n. 50E 12.06.02 ha chiarito che sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare anche non fiscalmente a carico.
Il contributo a carico del lavoratore per sé o per coniuge e figli, fiscalmente a carico o meno, purché conviventi (in caso di estensione della copertura) è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del lavoratore, e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto, il dipendente non deve fare alcun conteggio, in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nella CU (Certificazione Unica).
Viceversa, se i contributi per i familiari o quelli dei pensionati, sempre tramite accordo collettivo, sono versati al Fondo SSMS senza trattenuta dalla busta paga, devono essere dedotti nella Dichiarazione dei Redditi dal contribuente.
I contributi eventualmente versati direttamente dai familiari fruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.300.
