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PRINCIPI DI GESTIONE DEL FONDO

Assenza finalità di lucro

Non deve essere perseguito scopo di lucro da dividere tra i soci né tantomeno tra gli amministratori. Deve essere invece previsto un margine mutualistico per far fronte a eventuali maggiori oneri futuri (prudenza e previdenza gestionale) e per patrimonializzare la mutua in maniera da consolidare un fondo riserve da tramandare alle generazioni future.

Principio della porta aperta

on devono essere attuate politiche di discriminazione delle persone assistite per motivazioni soggettive e individuali.
Possono invece essere applicate delle regole generali ed astratte per garantire la sostenibilità della Mutua (quali ad es. il limite di età d’ingresso per la prima iscrizione, l’eventuale esclusione parziale o totale della copertura di patologie preesistenti che possano dare luogo a spese sanitarie particolarmente onerose o favorire un’adesione alla SMS esclusivamente dettata dall’opportunismo).

No diritto di recesso

La mission di una società di mutuo soccorso è di garantire assistenza ai propri associati/assistiti senza poter venire mai meno alla propria funzione assistenziale. La SMS non può mai esercitare il diritto di recedere dal rapporto associativo o negare l’assistenza ai propri assistiti anche quando diventano anziani o malati anche in forma cronica o senza possibilità di recupero, o prevedere aumenti contributi ad personam (secondo il principio assicurativo bonus/malus) che di fatto rappresentano una forma mascherata di recesso.

Assistenza per tutta la vita

La mission di una società di mutuo soccorso è anche quella di garantire assistenza ai propri assistiti per tutta la durata della loro vita. Le SMS che prevedono un limite di età per usufruire dell’assistenza socio-sanitaria non interpretano lo spirito della mutualità. Ovviamente vanno individuati i contrappesi gestionali per garantire la sostenibilità nel tempo.

Estensione della copertura al nucleo familiare

I Piani sanitari collettivi realizzati da SSMS possono essere estesi anche ai familiari: coniugi, conviventi di fatto e figli conviventi indifferentemente che siano o meno fiscalmente a carico, realizzando una piena assistenza all’interno del nucleo familiare.