Mutua Privata lavora per: consentire ai soci di fruire assistenza sanitaria, diagnostica e sociosanitaria di qualità, efficiente ed efficace; ridurre al minimo le spese di gestione della società ; promuovere la cultura della prevenzione.
Regolamento
Come funziona il rapporto tra Mutua Privata e i soci
Il nostro impegno
Accesso
La possibilità di associarsi è aperta a tutte le persone fisiche residenti in Italia, o domiciliate per motivi di lavoro, studio o cittadinanza. Non ci sono vincoli di età e non sono richieste visite preventive.
Le convenzioni
Per realizzare il proprio scopo, Mutua Privata stipula convenzioni con le strutture sanitarie prescelte — scelte prioritariamente per qualità, efficienza, tempestività e reputazione — e con enti terzi per offrire vantaggi alle persone associate
Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO N. 1 2024
annulla e sostituisce integralmente il precedente Regolamento n. 1 2023.
Per i SOCI ORDINARI
TITOLO I: Premesse
Art. 1 – Collocazione temporale
Il presente regolamento, che annulla e sostituisce integralmente il Regolamento (1 S0/2020), è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 11 ottobre 2024 in esecuzione di quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Sociale.
Art. 2 – Scopo del regolamento
Nel rispetto di quanto fissato all’articolo 4 dello Statuto Sociale, lo scopo del presente regolamento è quello di fissare i principi ed i criteri di carattere generale che dovranno essere rispettati e adottati per i Soci Ordinari sulla base delle attività intraprese dalla Società a loro favore.
La Società Sanitaria di Mutuo Soccorso ETS (di seguito Mutua Privata) riconosce ai soci ordinari in regola con le obbligazioni poste a loro carico, un sussidio economico consistente nella riduzione della loro spesa per l’assistenza in campo sanitario: con tale scopo primario, essa si adopererà anche per la riduzione del tempo di attesa delle prestazioni e della presa in carico della gestione amministrativa delle stesse.
Essa ha essenzialmente tre obiettivi:
- consentire ai soci, nei limiti delle disponibilità finanziarie in suo possesso, di fruire assistenza sanitaria, diagnostica e sociosanitaria di qualità, efficiente ed efficace, oltre che di tutti i servizi indicati nell’art. 4 dello Statuto;
- ridurre al minimo le spese di gestione della società in modo trasparente per disporre di maggiori risorse da destinare ai sussidi dei soci;
- promuovere la cultura della prevenzione sanitaria nell’ottica della riduzione della spesa pubblica.
TITOLO II: Principi di funzionamento dell’attività a favore dei Soci Ordinari.
Art. 3 – Definizione del perimetro di operatività.
Ai fini dell’individuazione dei sussidi erogati ai soci, Mutua Privata stipulerà a loro favore apposite convenzioni con strutture sanitarie (pubbliche e private) per la fruizione a tariffe di favore di prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
Le prestazioni verranno erogate dalle strutture convenzionate ad un prezzo calmierato che terrà conto del sussidio concesso a ciascun socio (ed all’eventuale suo nucleo familiare) sulla base del contributo annuale da lui versato e per il quale viene rilasciata apposita ricevuta.
A tal fine il socio dovrà (i) essere stato ammesso e (ii) essere in regola con i versamenti del contributo annuale relativo all’anno di copertura.
Art. 4 – Operatività gestionale.
Mutua Privata per realizzare il proprio scopo, stipula due tipi di convenzioni (i) con le strutture sanitarie prescelte (ii) con altri enti “Terzi”.
- convenzioni con le strutture sanitarie.
Le convenzioni con le strutture sanitarie sono necessariamente funzionali al perseguimento dello scopo della Mutua Privata.
La scelta delle strutture sanitarie è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà stipulare convenzioni tenendo prioritariamente conto della qualità, efficienza, tempestività e reputazione delle strutture coinvolte.
Nelle convenzioni viene previsto che:
- le strutture si obblighino ad effettuare prestazioni nei confronti dei Soci Ordinari soltanto se in regola con i versamenti della quota associativa e del contributo annuale.
- i Soci Ordinari in regola con i versamenti avranno diritto a fruire del sussidio di valore corrispondente alla quota del prezzo della prestazione che verrà rimborsata, direttamente od indirettamente da Mutua Privata alla struttura sanitaria convenzionata, sulla base del piano sanitario a cui si è aderito.
Resta inteso che sia la struttura che Mutua Privata, sulla base delle convenzioni sottoscritte, potranno sospendere le prestazioni in regime di convenzione e, di conseguenza, non riconoscere il sussidio nel caso di (i) comprovato comportamento inadempiente del Socio (Articolo 7 dello Statuto Sociale) e di (ii) avvenuto scioglimento del vincolo sociale (Articolo 8 dello Statuto Sociale).
Si precisa che le convenzioni consentiranno al socio ordinario di fruire delle prestazioni sino al termine dell’anno in corso di adesione anche nel caso che il fondo sociale ad esse destinato fosse esaurito.
- convenzioni con enti giuridici “terzi”.
Il Consiglio di Amministrazione, per promuovere le adesioni di nuovi associati, ha facoltà di stipulare con enti giuridici “terzi” (società, enti, associazioni, fondi, ecc.) specifici accordi e convenzioni che prevedano dei vantaggi economici e dei servizi ulteriori per gli associati.
Si applicano anche in questo caso gli ultimi due commi del punto a) che precede.
TITOLO III: REQUISITI ED AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI
Art. 5. Individuazione dei soci ordinari.
Art. 5.1 – Ammissione dei soci.
Tenendo conto di quanto fissato all’articolo 6) dello Statuto Sociale, possono chiedere l’ammissione a Socio Ordinario della Mutua Privata tutte le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica Italiana. L’attestazione della residenza, se richiesta, dovrà essere comprovata dalla consegna della copia fotostatica della carta di identità rilasciata dal competente ufficio comunale o di altro documento analogo atto a certificare la residenza del richiedente.
Inoltre, potranno essere ammesse anche le persone fisiche non residenti, ma domiciliate nel territorio della repubblica italiana per motivi di lavoro, di studio, e di cittadinanza: a tal fine potrà essere richiesta documentazione comprovante il rapporto di lavoro o di studio della persona.
Il richiedente potrà prendere visione dello Statuto e del Regolamento sia sul sito mutuaprivata.com, sia nella propria area utente dedicata, accedendo con le proprie credenziali attribuite a seguito dell‘ammissione.
Art. 5.2 – Domanda di adesione del Socio Ordinario: operatività.
Il Socio Ordinario, per essere ammesso a far parte di Mutua Privata e nel rispetto sostanziale di quanto previsto all’art. 6 dello Statuto Sociale, deve compilare apposita “domanda di adesione”, in formato digitale, accedendo direttamente all’area dedicata sul sito, oppure compilando la modulistica in formato cartaceo.
Tutte le informazioni contenute nella domanda di adesione dovranno essere fornite con completezza e verità.
La domanda di adesione contiene almeno i seguenti elementi relativi al richiedente:
cognome e nome; codice fiscale; luogo e data di nascita; indirizzo di posta elettronica; numero di telefono cellulare; cittadinanza; residenza o domicilio (se diverso dalla residenza); attività svolta; provenienza, eventuale suo
nucleo familiare e ogni altra eventuale informazione richiesta da Mutua Privata (fotocopia carta di identità, dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, listino paga, partita IVA, autorizzazione al trattamento dei dati, ecc.).
La domanda di adesione, che potrà essere inviata tramite il sito nell’area dedicata alle iscrizioni, oppure anche a mezzo di posta elettronica. Deve contenere l’espressa dichiarazione, da parte del candidato socio, di aver preso visione dello Statuto della Società e di tutti i Regolamenti in vigore, e del piano sanitario prescelto, obbligandosi a rispettarli.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di amministrazione o, per esso, l’eventuale o gli eventuali Amministratore/i delegati una volta verificati tutti gli adempimenti posti a carico del richiedente.
La comunicazione di avvenuta iscrizione del socio a Mutua Privata dovrà essere formalizzata (inviando mail di ammissione a socio) entro i quindici giorni lavorativi successivi all’incasso da parte di Mutua Privata della quota di adesione (se prevista) e del contributo sociale annuale dovuto dal Socio richiedente.
Per completezza, Mutua Privata potrà procedere ad inviare al socio ammesso, tramite sms o posta elettronica, comunicazione di avvenuta adesione o di mancata accettazione, senza obbligo di motivare l’eventuale rifiuto.
Qualora Mutua Privata non ammetta il socio, provvederà alla restituzione della quota di adesione e del contributo sociale annuale già eventualmente corrisposti tramite bonifico bancario entro i cinque giorni lavorativi successivi alla deliberazione del rifiuto.
TITOLO IV: Quota di adesione e contributo sociale annuale
Art. 6 – Quota di adesione e contributo sociale annuale.
6.1. Adesione alla Mutua ed erogazione dei sussidi
La qualifica di “socio ordinario” viene perfezionata con il versamento -sulla base di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto Sociale – della quota di adesione alla Mutua Privata nella misura di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
La quota di adesione è compresa nel primo versamento del contributo sociale annuale.
In caso di nucleo familiare (vedasi infra), la quota unica di adesione è riferita a ciascun componente del nucleo familiare; il socio del nucleo che ha effettuato il pagamento del contributo sociale familiare è l’unica persona con diritto di voto alle assemblee sociali.
Il recesso del Socio è regolato dall’art. 8.1 dello Statuto Sociale.
Il contributo sociale annuale (artt. 6 e 9 dello Statuto), che comprende la quota di adesione, che comprende la quota di adesione dovuta nel primo anno di ammissione, costituisce la fonte primaria di risorse da destinare all’erogazione del sussidio ai Soci nonché alla copertura delle spese di gestione e di amministrazione della Mutua Privata.
L’eventuale adeguamento del contributo per gli esercizi successivi al primo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell’andamento degli incassi ricevuti, dei sussidi erogati, e delle spese di gestione preventivate per l’esercizio successivo entro il 30 ottobre dell’anno precedente.
Nel primo anno di iscrizione del Socio, il contributo annuale ed i conseguenti sussidi indicati al punto 3 del presente Regolamento avranno efficacia solo decorsi 20 giorni dalla data di ricezione del pagamento unitamente alla modulistica debitamente compilata e firmata richiesta. Dal secondo anno in poi, la copertura viene assicurata in continuità, previa verifica del regolare pagamento dei contributi sociali e quindi senza ulteriori interruzioni.
Il contributo sociale ha validità un anno ed il correlato contributo deve essere versato dal Socio alla Mutua Privata in via anticipata e di norma entro la scadenza dell’annualità successiva.
Nel caso in cui il pagamento del contributo sociale non sia effettuato entro il 15 gennaio dell’anno di riferimento, le prestazioni ed i diritti sociali saranno sospesi fino al giorno di ricezione del pagamento del contributo. Per questa eventualità occorre fare riferimento all’art. 6.4 “Mancata partecipazione o partecipazione tardiva”.
6.2.2. Modalità di pagamento e benefici fiscali.
Il pagamento del contributo annuale, per poter fruire delle eventuali agevolazioni ai fini IRPEF a favore del Socio, deve essere effettuato, in alternativa:
- mediante apposita autorizzazione all’addebito sul conto corrente bancario indicato dal Socio (c.d. INCASSO SDD);
- mediante bonifico su c/c bancario intestato a Mutua Privata specificando nella causale nome del socio e l’anno oggetto del pagamento;
- mediante altri sistemi di pagamento cosiddetti “canalizzati” predisposti da Mutua Privata comunque rispettosi della disciplina fiscale e amministrativa vigente istituita anche al fine di poter far fruire al Socio della detrazione di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui alla vigente lettera i-bis) dell’art. 15 del T.U.I.R. (Dpr 917/1986).
Mutua Privata rende accessibile la dichiarazione di pagamento del contributo per l’anno in corso tramite accesso all’area utente riservata, sia per il socio che per i propri beneficiari. Inoltre, si impegna ad informare in via telematica della richiesta di contributo a valere per l’anno successivo.
Rinunciando alla vigente agevolazione fiscale ai fini IRPEF su citata, è comunque ammessa ogni altra forma di pagamento purché nei limiti consentiti dalla legge ordinaria e dalla disponibilità della gestione interna contabile.
6.3. Piani Sanitari e copertura familiare
Per ogni piano sanitario, si rimanda ai documenti tecnici specifici, riguardanti la loro rispettiva operatività.
Per nucleo famigliare si intende il nucleo famigliare stretto, da due individui o più.
I figli rientrano nel nucleo fino al compimento del ventiseiesimo anno d’età.
Nel caso di superamento del limite di età del famigliare beneficiario, la sua esclusione decorrerà dal giorno della decadenza stessa del requisito ovvero dalla data del compleanno.
Dello stato civile e di famiglia del socio e delle successive sue eventuali variazioni deve esserne data tassativa comunicazione a Mutua Privata con le modalità ed i tempi che verranno richiesti dalla stessa.
6.4 Mancata partecipazione o partecipazione tardiva
Qualora il socio non versasse il contributo sociale annuale entro 15 giorni dall’inizio della nuova annualità, verrà sospeso dal riconoscimento di qualsiasi sussidio sia a favore del socio e sia a favore degli eventuali suoi familiari conviventi fruitori dei servizi in qualità di beneficiari. Il pagamento del contributo sociale annuale interromperà il periodo sospensivo ed il Socio rientrerà pienamente nei suoi diritti. Qualora il Socio si trovi in una situazione di mancato pagamento per più annualità, l’interruzione del periodo di sospensione avverrà solo a fronte del pagamento dei contributi relativi a tutte le annualità precedenti, oltre a quella in corso. Il socio sospeso non avrà diritto ad usufruire dei servizi garantiti dalla Mutua Privata fino all’eventuale pagamento del contributo o dei contributi annuali dovuti. Il Socio sospeso potrà tornare ad usufruire dei servizi della Mutua Privata, decorso un tempo congruo stimabile in 20 giorni utili alla verifica della situazione debitoria del Socio sospeso.
TITOLO V: Comportamento del Socio Ordinario Diritti e Doveri.
Art. 7 – Comportamento del Socio Ordinario e degli aventi diritto al sussidio connesso alle prestazioni convenzionate.
Il Socio Ordinario e gli eventuali suoi familiari conviventi hanno diritto al sussidio per tutte le prestazioni elencate nel piano sanitario a cui ha aderito, ma anche ai fini della prevenzione secondaria.
Ne deriva che gli aventi diritto dovranno esibire regolare prescrizione medica al momento della prenotazione e/o dell’effettuazione dell’esame:
– per ogni tipo di prestazione di diagnostica;
– per ogni tipo di riabilitazione e prestazione fisioterapica;
Il Socio può fruire di tutti i servizi forniti all’interno del piano sanitario a cui ha deciso di aderire,
Art. 7.1 – Sospensione o esclusione del Socio
Mutua Privata, tramite il proprio organo amministrativo, su segnalazione della struttura sanitaria convenzionata o del proprio organo contabile, può sospendere l’erogazione del sussidio qualora abbia fondati sospetti che i fruitori dei servizi della Mutua Privata adottino comportamenti fraudolenti richiedendo esami diagnostici non motivati o eccessivamente ricorrenti rispetto alla prescrizione medica fornita o non collegati al tipo di patologia su cui indagare.
Indipendentemente dalla sospensione dell’erogazione del sussidio, Il Consiglio di amministrazione, ricevuta la segnalazione di cui sopra, potrà attivare la procedura di esclusione prevista dall’ultima parte del punto 8.2 dello Statuto Sociale, a meno che il Socio non fornisca dettagliate giustificazioni a fronte delle richieste del Consiglio di amministrazione.
Art. 7.2 – Diritti del Socio Ordinario
Oltre a quanto già specificatamente indicato nello Statuto Sociale, il Socio Ordinario, in regola con versamenti dei contributi sociali annuali, ha il diritto di ottenere il sussidio annuale per sé e per gli eventuali familiari conviventi beneficiari indicati all’atto di iscrizione.
Il sussidio concesso da Mutua Privata non è cumulabile per le stesse fattispecie e convenzioni con altre forme di sostegno o di rimborso, diretto od indiretto, del corrispettivo della prestazione ottenuta dal Socio e/o dai suoi familiari.
Art. 7.3 – Doveri del Socio Ordinario
Oltre a quanto già specificatamente indicato nello Statuto Sociale e nel presente regolamento, il Socio Ordinario, o chi per lui, ha il dovere di:
- conservare tutte le ricevute dei versamenti di pagamento dei contributi sociali annuali a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine prescrizionale di cinque anni.
- informare, entro e non oltre 30 giorni dall’evento, la Mutua Privata in merito ad ogni modificazione del proprio nucleo familiare;
- informare, entro e non oltre quindici giorni, la Mutua Privata di ogni eventuale comportamento non conforme alle convenzioni assunto dagli istituti convenzionati in forma ortale o scritta, e ciò al fine di tutelare immediatamente il Socio nei confronti dell’istituto.
Art. 7.4 – Scioglimento del rapporto del Socio Ordinario
Per tali fattispecie il presente regolamento fa espresso riferimento all’ articolo 8) dello Statuto Sociale.
In tali casi gli effetti del rapporto societario in essere cessano a partire dalla data di efficacia dello scioglimento del rapporto, anche nei confronti dei componenti del nucleo familiare.
TITOLO VI: CUMULABILITA’ FRA SOCIO ORDINARIO E SOCIO SOSTENITORE
Art. 8 Contributo per i soci sostenitori.
Con riferimento a quanto previsto al numero 4. dell’art. 6 dello Statuto Sociale, si precisa che nel caso in cui un Socio Ordinario volesse dimostrare palese e disinteressato intento per potenziare e sviluppare l’attività svolta dalla Mutua Privata, indipendentemente da tutto quanto pattuito più sopra. Al fine del riconoscimento dello Status di Socio sostenitore, dovrà versare un contributo per tutta la durata del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua data di inizio e di cessazione, di euro 1.000,00 (mille/00) o somma superiore.
Trattandosi di contributo volontario, Mutua Privata non si assume alcun obbligo di rimborso, né parziale né totale, ferma restando la possibilità di vincolare detto contributo al raggiungimento di precisi obiettivi da concordare fra Mutua Privata ed il Socio Sostenitore, il cui solo mancato raggiungimento potrà generare l’obbligo di restituzione da parte di Mutua Privata.
Il Socio sostenitore potrà partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di amministrazione aventi in oggetto la trattazione di argomenti inerenti ai rapporti fra Mutua Privata e Soci Ordinari ed Istituti Convenzionati.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 – Ulteriori Regolamenti.
Sulla base dell’effettivo sviluppo dell’attività sociale e delle eventuali esigenze che si porranno, il Consiglio di amministrazione procederà a redigere ulteriori regolamenti più specifici da sottoporre all’Assemblea dei Soci, purché nel rispetto dei principi e dei criteri generali contenuti nel presente documento anche con riferimento all’eventuale fissazione delle procedure che prevedano ammissioni collettive di Soci Ordinari ed ammissioni di Soci Sostenitori.
Art. 10 -Trattamento dati personali
Tutti i documenti e le informazioni richiesti all’associato sulla base del Regolamento sono tutelati dalla normativa sul trattamento dei dati in base al Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni. Al momento dell’iscrizione la Società Sanitaria di Mutuo Soccorso rilascia adeguata informativa scritta al consenso per il trattamento dei dati personali. Il Socio sarà informato di ogni variazione legislativa che riguarda i suoi diritti.
Art. 11 – Approvazioni ed entrata in vigore
Il presente regolamento è stato compilato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella propria seduta di venerdì 11 ottobre secondo quanto previsto dall’art. 5 del vigente statuto sociale.
La sua entrata in vigore è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci secondo quanto previsto dall’art. 13 lett. d) del vigente Statuto Sociale.
Esso andrà in vigore a partire dal giorno della verbalizzazione dell’Assemblea ordinaria di cui al comma precedente.
Torino, 11 ottobre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione:
Giorgia Riba Presidente
