Regolamento

regolamento-1.jpg

REGOLAMENTO INTERNO N. 1 2023

annulla e sostituisce integralmente il precedente Regolamento n. 1 SO/2020.

Per i SOCI ORDINARI

TITOLO I: Premesse

Art. 1 – Collocazione temporale
Il presente regolamento, che annulla e sostituisce integralmente il Regolamento (1 S0/2020), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° giugno 2023 in esecuzione di quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Sociale.

Art. 2 – Scopo del regolamento
Nel rispetto di quanto fissato all’articolo 4 dello Statuto Sociale, lo scopo del presente regolamento è quello di fissare i principi ed i criteri di carattere generale che dovranno essere rispettati e adottati per i Soci Ordinari sulla base delle attività intraprese dalla Società a loro favore.

La Società Sanitaria di Mutuo Soccorso ETS (di seguito chiamata SSMS) riconosce ai soci ordinari in regola con le obbligazioni poste a loro carico, un sussidio economico consistente nella riduzione della loro spesa per l’assistenza in campo sanitario: con tale scopo primario, essa si adopererà anche per la riduzione del tempo di attesa delle prestazioni e della presa in carico della gestione amministrativa delle stesse.

Essa ha essenzialmente tre obiettivi:

  1. consentire ai soci, nei limiti delle disponibilità finanziarie in suo possesso, di fruire assistenza sanitaria, diagnostica e sociosanitaria di qualità, efficiente ed efficace, oltre che di tutti i servizi indicati nell’art. 4 dello Statuto;
  2. ridurre al minimo le spese di gestione della società in modo trasparente per disporre di maggiori risorse da destinare ai sussidi dei soci;
  3. promuovere la cultura della prevenzione sanitaria nell’ottica della riduzione della spesa pubblica.

TITOLO II: Principi di funzionamento dell’attività a favore dei Soci Ordinari

Art. 3 – Definizione del perimetro di operatività
Ai fini dell’individuazione dei sussidi erogati ai soci, SSMS stipulerà a loro favore apposite convenzioni con strutture sanitarie (pubbliche e private) per la fruizione a tariffe di favore di visite specialistiche, di esami diagnostici anche strumentali, di trattamenti riabilitativi ai fini della diagnosi e cura di qualsivoglia malattia, di accompagnamento e assistenza domiciliare, di servizi odontoiatrici.

Le prestazioni di cui sopra verranno erogate dalle strutture convenzionate ad un prezzo ridotto che terrà conto del sussidio concesso a ciascun socio (ed all’eventuale suo nucleo familiare) sulla base del contributo annuale da lui versato e certificato dal tipo della correlata “TESSERA” da lui scelta.

A tal fine il socio dovrà (i) essere stato ammesso e (ii) essere in regola con i versamenti delle quote associative e del contributo annuale relativo all’anno di copertura della correlata TESSERA.

Il sussidio erogato a favore del socio è costituito da una somma che non potrà essere superiore al cinquanta per cento della tariffa agevolata applicata dalle strutture convenzionate sulla base dei prospetti che verranno a lui consegnati.

In prima istanza ed a puro titolo esemplificativo, il sussidio afferente la spesa per esami di diagnostica medica viene riconosciuto per le seguenti tipologie:

  • esami ematochimici;
  • esami ultrasonografici;
  • radiologia tradizionale e mammografia;
  • diagnostica elettrofisiologica;
  • diagnostica oculistica, otorinolaringoiatrica;
  • esami endoscopici;
  • esami con le alte tecnologie (T.A.C. e R.M.);
  • visite specialistiche;
  • visite medico sportive;
  • trattamenti riabilitativi;
  • servizi odontoiatrici;
  • servizi di accompagnamento alla persona ed assistenza domiciliare

Art. 4 – Operatività gestionale
SSMS per realizzare il proprio scopo, stipula due tipi di convenzioni (i) con le strutture sanitarie prescelte (ii) con altri enti “Terzi”.

a) convenzioni con le strutture sanitarie
Le convenzioni con le strutture sanitarie sono necessariamente funzionali al perseguimento dello scopo della SSMS.

La scelta delle strutture sanitarie è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà stipulare convenzioni anche in esclusiva, ma tenendo prioritariamente conto della loro qualità, efficienza tempestività e reputazione.

Nelle convenzioni viene previsto che:

le strutture si obblighino ad effettuare gli esami nei confronti dei Soci Ordinari soltanto se in regola con i versamenti della quota associativa e del contributo annuale.

i Soci Ordinari in regola con i versamenti avranno diritto a fruire del sussidio di valore corrispondente alla quota del prezzo della prestazione che verrà rimborsata, direttamente od indirettamente da SSMS alla struttura sanitaria convenzionata.

Resta inteso che sia la struttura che SSMS, sulla base delle convenzioni sottoscritte, potranno sospendere le prestazioni in regime di convenzione e, di conseguenza, non riconoscere il sussidio nel caso di (i) comprovato comportamento inadempiente del Socio (Articolo 7 dello Statuto Sociale) e di (ii) avvenuto scioglimento del vincolo sociale (articolo 8 dello statuo sociale).

Si precisa che le convenzioni consentiranno al socio ordinario di fruire delle prestazioni sino al termine dell’anno solare in corso anche nel caso che il fondo sociale ad esse destinato fosse esaurito.

b) convenzioni con enti giuridici “terzi”
Il Consiglio di Amministrazione, per promuovere le adesioni di nuovi associati, ha facoltà di stipulare con enti giuridici “terzi” (società, enti, associazioni, fondi, ecc.) specifici accordi e convenzioni che prevedano anche una riduzione del contributo annuale pagato dalle e per conto delle singole persone facenti parte, a qualsiasi titolo, dell’ente convenzionato: il Consiglio di Amministrazione stabilirà l’entità della riduzione sulla base del numero delle persone iscrivibili alla società.

Le convenzioni consentiranno ai beneficiari di fruire del sussidio consistente nella quota del prezzo della prestazione che verrà erogata da SSMS alla struttura.

Si applicano anche in questo caso gli ultimi due commi del punto a) che precede.

TITOLO III: Requisiti ed ammissione dei soci ordinari

Art. 5. Individuazione dei soci ordinari.

Art. 5.1 – Ammissione dei soci.
Tenendo conto di quanto fissato all’articolo 6) dello Statuto Sociale, possono chiedere l’ammissione a Socio Ordinario di SSMS tutte le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica Italiana. La residenza, se richiesto, dovrà essere comprovata dalla consegna della copia fotostatica della carta di identità rilasciata dal competente ufficio comunale comprovante la regolare residenza sul territorio nazionale.

Inoltre, potranno essere ammessi anche le persone fisiche non residenti, ma domiciliate nel territorio della repubblica italiana per motivi di lavoro (dipendente o autonomo) e/o di studio: a tal fine potrà essere richiesta documentazione comprovante il rapporto di lavoro o di studio della persona.

Art. 5.2 – Domanda di adesione del Socio Ordinario: operatività
Il Socio Ordinario, per essere ammesso a far parte di SSMS e nel rispetto sostanziale di quanto previsto all’art. 6 dello Statuto Sociale, deve compilare apposita “domanda di adesione” scritta e sottoscritta sulla base della modulistica che gli verrà consegnata.

Il richiedente potrà prendere visione dello Statuto e dei Regolamenti sia sul sito di SSMS, sia eventualmente e su sua richiesta su supporto cartaceo o informatico, avanzandone richiesta.

Tutte le informazioni contenute nella domanda di adesione dovranno essere fornite con completezza e verità.

La domanda di adesione contiene almeno i seguenti elementi relativi al richiedente:

cognome e nome; codice fiscale; luogo e data di nascita; indirizzo di posta elettronica; numero di telefono cellulare; cittadinanza; residenza o domicilio (se diverso dalla residenza); attività svolta; eventuale suo nucleo familiare e ogni altra eventuale informazione richiesta da SSMS (fotocopia carta di identità, dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, listino paga, partita IVA, autorizzazione al trattamento dei dati, ecc.).

La domanda di adesione, che potrà essere inviata anche a mezzo posta elettronica semplice o certificata (diretta o tramite il sito di SSMS), oppure a mezzo posta ordinaria, deve contenere l’espressa dichiarazione, da parte del candidato socio, di aver preso visione dello Statuto della Società e di tutti i Regolamenti in vigore, obbligandosi a rispettarli.

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione o, per esso, l’eventuale o gli eventuali Amministratore/i delegati una volta verificati tutti gli adempimenti posti a carico del candidato socio.

La comunicazione di iscrizione del socio a SSMS dovrà essere formalizzata (inviando mail di ammissione a socio, contenente la ricevuta e la tessera) entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di verifica dell’incasso della quota di adesione e della quota annuale per le quali si é impegnato a versare.

Per completezza, SSMS potrà procedere ad inviare al socio ammesso, tramite sms o posta elettronica, comunicazione di avvenuta adesione o di mancata accettazione, senza obbligo di motivare l’eventuale rifiuto.

Qualora SSMS non ammetta il socio, provvederà alla restituzione della quota di adesione e del contributo annuale già eventualmente corrisposti tramite bonifico bancario entro i cinque giorni lavorativi successivi alla deliberazione del rifiuto.

TITOLO IV: Quota di adesione e contributo sociale annuale (CARD)

Art. 6 – Quota di adesione e contributo sociale annuale.

Art. 6.1 – Quota di adesione
La qualifica di “socio ordinario” viene perfezionata con il versamento “una tantum” -sulla base di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto Sociale – della quota di adesione alla SSMS nella misura di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione: in prima applicazione la quota viene fissata in 5,00 (cinque/00) Euro per iscritto.

In caso di nucleo familiare (vedasi infra), la quota unica di adesione è riferita al titolare del rapporto sociale che sarà l’unica persona con diritto di voto.

Il recesso del Socio è regolato dall’art. 8.1 dello Statuto Sociale.

Art. 6.2 – Contributo sociale per anno solare (TESSERA)

Art. 6.2.1 – Procedura
Il contributo sociale annuale (artt. 6 e 9 dello Statuto) costituisce la fonte primaria di risorse da destinare all’erogazione del sussidio ai Soci nonché alla copertura delle spese di gestione e di amministrazione della SSMS.

L’eventuale adeguamento del contributo per gli esercizi successivi al primo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell’andamento degli incassi ricevuti, dei sussidi erogati, e delle spese di gestione preventivate per l’esercizio successivo entro il 30 ottobre dell’anno precedente.

Nel primo anno di iscrizione del Socio, il contributo annuale ha efficacia solo decorsi 20 giorni dalla data di ricezione del pagamento unitamente alla modulistica debitamente compilata e firmata richiesta. Dal secondo anno in poi, la copertura viene assicurata in continuità e quindi senza interruzioni di tempo dal 1° gennaio dell’anno.

Il contributo annuale è certificato dalla cosiddetta “TESSERA” (personale o familiare) ed è sempre dovuto dal Socio Ordinario (in solido con i familiari a carico che intendono fruire del sussidio).

La “TESSERA”, espressione cartacea del contributo annuale, certifica, nei confronti di SSMS e delle strutture sanitarie convenzionate, la tipologia di agevolazioni cui il socio Ordinario ed eventualmente, il Suo nucleo familiare – in presenza di tessera Nucleo Familiare -hanno diritto.

Essa non costituisce mai “titolo di credito”, né “tipologia di denaro”, non è cedibile a terzi e deve essere esibita su richiesta delle strutture convenzionate e di SSMS.

La tessera ha validità per anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il correlato contributo deve essere versato dal Socio a SSMS in via anticipata e di norma entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

I Soci che aderiranno alla Mutua durante l’anno verseranno le quote, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi che separano il momento dell’iscrizione al 31 dicembre.

Il Socio Ordinario ha l’obbligo di esibire un documento di identità riconosciuto valido dalla legislazione italiana ad ogni richiesta di prestazione per sé e per l’eventuale familiare avente diritto. La tessera non rappresenta la qualifica di Socio, ma serve unicamente alla migliore gestione delle erogazioni dei sussidi e del controllo delle prestazioni.

Art. 6.2.2 – Modalità di pagamento e benefici fiscali.
Il pagamento del contributo annuale, per poter fruire delle eventuali agevolazioni ai fini IRPEF a favore del Socio, deve essere effettuato, in alternativa:

a) mediante apposita autorizzazione all’addebito sul conto corrente bancario indicato dal Socio (c.d. I.D.);

b) mediante bonifico su c/c bancario intestato a SSMS specificando nella causale almeno il numero della tessera e l’anno per cui si paga;

c) mediante altri sistemi di pagamento cosiddetti “canalizzati” predisposti da SSMS comunque rispettosi della disciplina fiscale e amministrativa vigente anche al fine di poter far fruire al Socio della detrazione di Imposta sul Reddito Persone Fisiche di cui alla vigente lettera i-bis) dell’art. 15 del U.I.R. (Dpr 917/1986).

SSMS provvederà ad inoltrare a ciascun Socio Ordinario per ciascuna TESSERA ad esso riferita la dichiarazione di pagamento del contributo per l’anno in corso e l’avviso di pagamento del contributo a valere per l’anno successivo.

Rinunciando alla vigente agevolazione fiscale ai fini IRPEF su citata, è comunque ammessa ogni altra forma di pagamento purché nei limiti consentiti dalla legge ordinaria e dalla disponibilità della gestione interna contabile.

Art. 6.3 – Tipologie di TESSERA
Il contributo annuale risulta essere così fissato e riferito a ciascun tipo di TESSERA:

  1. SINGOLO: 130,00 euro rappresentato dalla TESSERA PERSONAL;
  2. NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE (di 2 persone): 203,00 euro rappresentati dalla TESSERA FAMILY;
  3. NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE (da 3 persone in su): 228 euro rappresentato dalla TESSERA FAMILY PLUS.

In caso di richiesta del socio di passaggio da tessera personal a tessera family o family plus, prima della scadenza dei dodici mesi, sarà addebitata la differenza tra i contributi delle due tessere, rimanendo invariata la data di scadenza iniziale della tessera personal.

Le trasformazioni da tessera Family o family plus in personal potranno essere effettuate solamente per l’annualità successiva rispetto al momento della richiesta.

Operatività della TESSERA “FAMILY” e “FAMILY PLUS”
La TESSERA FAMILY PLUS di cui sopra riguarda i sussidi riferiti alle seguenti persone singolarmente beneficiarie del sussidio:

a) il Socio titolare della TESSERA;
b) il suo coniuge convivente o la persona che con lui convive “more uxorio”;
c) il/i figlio/i del titolare convivente/i avente/i età compresa fra il primo mese di vita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, nonché quello/i con età superiore se permanentemente inabile/i al lavoro;
d) altri familiari conviventi con il titolare, come da stato di famiglia.

Nel caso di superamento del limite di età del famigliare beneficiario, nel corso di validità della CARD, la sua esclusione decorrerà dal giorno della decadenza stessa del requisito ovvero dalla data del compleanno.

Dello stato civile e di famiglia del socio e delle successive sue eventuali variazioni deve esserne data tassativa comunicazione a SSMS con le modalità ed i tempi che verranno richiesti da SSMS.

Art. 6.4 – Effetti del mancato pagamento della TESSERA
Qualora il socio non versasse il contributo connesso alla CARD entro il 31 gennaio (per gli eventuali rinnovi annuali), verrà sospeso il riconoscimento del sussidio al socio e agli eventuali suoi familiari conviventi. È facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere all’esclusione del Socio a seguito di tale inadempienza (Art. 8.2. dello Statuto Sociale) se non dettagliatamente giustificata.

Di conseguenza l’istituto sanitario dovrà sospendere la prestazione in convenzione a favore del Socio Ordinario sino alla decorrenza di 30 giorni lavorativi dall’eventuale data di esecuzione del versamento da parte del Socio.

La sospensione del pagamento non libera il socio dall’obbligo del saldo dei contributi annuali mancati pregressi.

TITOLO V: Comportamento del Socio Ordinario Diritti e Doveri

Art. 7 – Comportamento del Socio Ordinario e degli aventi diritto al sussidio connesso alle prestazioni convenzionate.
Il Socio Ordinario e gli eventuali suoi familiari conviventi hanno diritto al sussidio per qualsivoglia visita ed esame strumentale ai fini di diagnosi di eventi morbosi, ma anche ai fini della prevenzione secondaria.

Ne deriva che gli aventi diritto dovranno esibire regolare prescrizione medica al momento della prenotazione e/o dell’effettuazione dell’esame:

  • per ogni tipo di prestazione di diagnostica;
  • per ogni tipo di riabilitazione e prestazione fisioterapica;
  • oltre la sesta visita specialistica, per ciascun socio e suo beneficiario. Oltre la sesta visita la partecipazione della SSMS avverrà esclusivamente per via rimborsuale, dietro presentazione di regolare prescrizione

SSMS, tramite il proprio organo amministrativo, su segnalazione della struttura sanitaria convenzionata o del proprio organo contabile, può sospendere l’erogazione del sussidio qualora abbia fondati sospetti che i fruitori del sussidio stiano comportandosi in modo fraudolento nella richiesta di esami diagnostici non motivati o perché eccessivamente ricorrenti rispetto alla motivazione presente nella prescrizione medica o perché non collegati al tipo di patologia su cui indagare.

Indipendentemente dalla sospensione dell’erogazione del sussidio Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la segnalazione di cui sopra, potrà attivare la procedura di esclusione previsto dall’ultima parte del punto 8.2 dello Statuto Sociale.

Art. 8 – Diritti del Socio Ordinario
Oltre a quanto già specificatamente indicato nello Statuto Sociale, il Socio Ordinario, in regola con versamenti dei contributi annuali, ha il diritto di ottenere il sussidio annuale per sé e per gli eventuali conviventi indicati all’atto di iscrizione.

Il sussidio concesso da SSMS non è cumulabile per le stesse fattispecie e convenzioni con altre forme di sostegno o di rimborso, diretto od indiretto, del corrispettivo della prestazione ottenuta dal Socio e/o dai suoi familiari.

Art. 9 – Doveri del Socio Ordinario
Oltre a quanto già specificatamente indicato nello Statuto Sociale e nel presente regolamento, il Socio Ordinario, o chi per lui, ha il dovere di:

  1. conservare tutte le ricevute dei versamenti di pagamento dei contributi sociali annuali a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine prescrizionale di cinque
  2. informare, entro e non oltre 30 giorni dall’evento, SSMS in merito ad ogni modificazione del proprio nucleo familiare iscritto secondo le modalità che verranno impartite da SSMS;
  3. informare, entro e non oltre quindici giorni, la Mutua di ogni eventuale comportamento non conforme alle convenzioni assunto dagli istituti convenzionati in forma ortale o scritta, e ciò al fine di tutelare immediatamente il Socio nei confronti dell’istituto.

Art. 10 – Scioglimento del rapporto del Socio Ordinario
Per tali fattispecie il presente regolamento fa espresso riferimento all’ articolo 8) dello Statuto Sociale.

In tali casi gli effetti della CARD in essere cessano a partire dalla data di efficacia dello scioglimento del rapporto, anche nei confronti dei componenti del nucleo familiare.

TITOLO VI: CUMULABILITÀ FRA SOCIO ORDINARIO E SOCIO SOSTENITORE

Art. 11 Fissazione del contributo per i soci sostenitori.
Con riferimento a quanto previsto al numero 4. dell’art. 6 dello Statuto Sociale, si precisa che nel caso in cui un Socio Ordinario volesse dimostrare palese e disinteressato intento per potenziare e sviluppare la SSMS, indipendentemente da tutto quanto pattuito più sopra, dovrà versare un contributo per tutta la durata del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua data di inizio e di cessazione, di euro 1.000,00 (mille/00).

Trattandosi di contributo, SSMS non si assume alcun obbligo di rimborso, né parziale né totale, ferma restando la possibilità di vincolare detto contributo al raggiungimento di precisi obiettivi da concordare fra SSMS e Socio Sostenitore, il cui mancato raggiungimento potrà generare tale obbligo di restituzione.

Il Socio sostenitore potrà partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi in oggetto la trattazione di argomenti inerenti ai rapporti fra SSMS e Soci Ordinari ed Istituti Convenzionati.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Ulteriori Regolamenti
Sulla base dell’effettivo sviluppo dell’attività sociale e delle eventuali esigenze che si porranno, il Consiglio di Amministrazione procederà a redigere ulteriori regolamenti più specifici da sottoporre all’Assemblea dei Soci, purché nel rispetto dei principi e dei criteri generali contenuti nel presente documento anche con riferimento all’eventuale fissazione delle procedure che prevedano ammissioni collettive di Soci Ordinari ed ammissioni di Soci Sostenitori.

Art. 13 -Trattamento dati personali
Tutti i documenti e le informazioni richiesti all’associato sulla base del Regolamento sono tutelati dalla normativa sul trattamento dei dati in base al Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni. Al momento dell’iscrizione la Società Sanitaria di Mutuo Soccorso rilascia adeguata informativa scritta al consenso per il trattamento dei dati personali. Il Socio sarà informato di ogni variazione legislativa che riguarda i suoi diritti. COME E’ NOTO, CON IL GDPR CI VUOLE IL CONSENSO ESPRESSO CHE SI AGGIUNGE ALL’INFORMATIVA.

Art. 14 – Approvazioni ed entrata in vigore
Il presente primo regolamento è stato compilato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella propria seduta del 1° giugno 2023 secondo quanto previsto dall’art. 5 del vigente statuto sociale.

La sua entrata in vigore è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci fondatori secondo quanto previsto dall’art. 13 lett. d del vigente Statuto Sociale.

Esso andrà in vigore a partire dal giorno della verbalizzazione dell’Assemblea ordinaria di cui al comma precedente.

Torino, 1° giugno 2023

Per il consiglio di amministrazione:
Giorgia Riba
(Presidente)