Scopo sociale

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Il primo degli elementi che caratterizza lo scopo sociale nelle Società di Mutuo Soccorso è l’assenza di fini di lucro. Tale tipologia di Società, infatti, ripartendo i costi fra i propri soci, permette di acquisire collettivamente e nel momento del bisogno servizi e prestazioni da erogare agli stessi, a condizioni più favorevoli di quanto questi possano fare singolarmente.

Da quanto sopra accennato, emerge un altro fondamentale aspetto che caratterizza la società di mutuo soccorso: la mutualità. Essa si riconosce nello svolgimento dell’attività esclusivamente ed a favore dei propri soci, caratteristica principale che viene individuata dalla stessa legge istitutiva.

La nostra mission

Cos’è la mutualità

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La mutualità si fonda così sul principio del reciproco sostegno o “mutuo soccorso” tra i soci, svolgendo attività a vantaggio dei propri soci ed assistiti. Non viene assicurato il conseguimento di un utile patrimoniale o rappresentativo di ricchezza finanziaria, bensì la copertura di determinate necessità personali ed economiche in ambito sanitario, socio sanitario ed assistenziale.

Le società di mutuo soccorso operano nel principio della “solidarietà”. Ciascun socio partecipa mediante la partecipazione anticipata di una somma contributiva determinata sulla base di calcoli, obbligandosi nei limiti di quanto corrisposto. Lo scambio mutualistico è derivato dalla reciprocità delle prestazioni necessarie a soddisfare bisogni comuni ai soci ed assistiti: si fonda sul rapporto fiduciario e sul comportamento responsabile e corretto dei singoli, ai quali è richiesto il rispetto delle regole condivise e codificate.

Le caratterizzazioni dell’assenza di scopo di lucro e della mutualità determinano quale diretta conseguenza che le somme (contributi o quote associative) versate dai soci non costituiscono il corrispettivo di una attività economica, ma rappresentano l’espressione della partecipazione del socio alla solidarietà generale.

Assenza di scopo di lucro

In altri termini, le somme versate dal socio rappresentano il presupposto necessario per poter sostenere spese ed oneri conseguenti ad un suo stato di bisogno nel momento in cui la necessità si manifesta.

In tal senso, il sussidio erogato dalla Società di Mutuo Soccorso non rappresenta un rimborso delle spese sostenute dal socio, bensì le somme che gli vengono corrisposte hanno la natura del ristoro del disagio generale derivante dalla situazione di malattia o vecchiaia.

In linea di principio, quindi, la possibilità di erogazione dei sussidi ai soci è limitata alle disponibilità finanziarie esistenti ed è sulla base di tale parametro che si dovrebbero adeguare le somme erogabili. Appare quindi evidente che, se l’ammontare del sussidio viene commisurato all’entità dei fondi esistenti, nella Società di Mutuo Soccorso non vi è il trasferimento di alcun rischio da parte del socio a differenza di quanto avviene nelle compagnie di assicurazione.

Tale assunto è stato confermato a livello giurisprudenziale con una sentenza (Pret. Roma, 31 luglio 1963) che ha determinato quanto segue :

Il principio del mutuo soccorso prevede che alcune persone versino in un fondo comune delle somme allo scopo di soccorrere (e non già di assicurare) quelle di loro che venissero a trovarsi in determinate difficoltà. Le differenze tra una società di mutuo soccorso e una società di assicurazione sono sostanziali perché, nel primo caso, il rischio non si trasferisce dal socio alla società, ma l’aiuto resta proporzionato ai fondi esistenti, e  perché nel caso di residui del fondo comune questi non possono venire lucrati.

In merito al primo dei punti indicati, occorre precisare che il carattere solidaristico dell’attività istituzionale esercitata dalle società di Mutuo Soccorso vale ad escludere la possibilità di riconoscere alle stesse la natura giuridica di impresa.

In tal senso  si è espressa in passato anche la giurisprudenza (Pret. Palermo, 29  maggio 1972) sostenendo che “Alle società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della L. 15 aprile 1886, n. 3818 non è riconoscibile la qualifica di impresa ma di ente …”.

Ne deriva che i contributi  versati dai soci non rappresentano il corrispettivo di un servizio offerto dal medesimo ente associativo ma il valore del concorso degli associati, idoneo, in caso di necessità, a garantire a ciascuno di loro un sussidio, la cui determinazione non è da porsi in relazione diretta con il costo delle prestazioni resesi necessarie.

Rapporto tra società e socio

Così, la relazione che lega l’onere sostenuto dal socio alla controprestazione della Mutua rimane indeterminata non sussistendo certezza assoluta nell’ammontare dell’indennizzo che lo stesso potrà ricevere. Conseguentemente, il rapporto tra società e socio si configura come un rapporto di natura associativa e non  contrattuale, non risultando il trasferimento del rischio che, come già visto, è invece caratteristica tipica del rapporto assicurativo.

Ulteriormente, la mancanza del requisito della determinazione consente di escludere per i contributi versati dai soci la natura di ricavi, intendendosi con tale termine gli introiti derivanti da attività tipicamente di impresa. I versamenti dei soci costituiscono invece delle entrate di carattere finanziario effettuate in forza del  rapporto mutualistico che lega questi ultimi alla Società di Mutuo  Soccorso.

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